Corso rapido su come mandare allo sfascio una società di calcio
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Corso rapido su come mandare allo sfascio una società di calcio
Mah!!!
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CDN
(2007/2008)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente,
dall’avv. Riccardo Andriani, dall’avv. Arturo Perugini, Componenti, dal dott. Carlo
Purificato, Componente aggiunto e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta,
si è riunita il giorno 6 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:
(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FOUZI HADJ
(Presidente e legale rappresentante AS Lucchese Libertas Srl), GIOVANNI TORRE
(Consigliere AS Lucchese Libertas Srl), ANDREA PAPINI (Presidente del Collegio
sindacale AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS
Srl (nota n. 4403/1177pf07-08/SP/ad del 26.4.2008)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fouzi Hadj,
Torre Giovanni, Andrea Papini rispettivamente Presidente e legale rappresentante,
Consigliere e Presidente del Collegio sindacale della AS Lucchese Libertas Srl nonché la
medesima AS Lucchese Libertas Srl per rispondere:
- Il Presidente Fouzi Hadj: A) della violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3
seconda parte CGS vigente, (già art. 8 comma 3 seconda parte CGS previgente), in
relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3
maggio 2007, per aver omesso il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals
relativamente alle mensilità di maggio e giugno entro il termine del 31 ottobre 2007, in
violazione della normativa federale; B) della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del
previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto due
dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti
circostanze e dati contabili non veridici;
- il Consigliere Sig. Giovanni Torre: A) della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del
previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una
delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti
circostanze e dati contabili non veridici; B) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del
C.G.S., per essersi qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e
depositate presso la Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale senza averne i
poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza,
peraltro, delega di rappresentanza;
- il Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini della violazione di cui all’art. 7, comma
1, del previgente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto
una delle due dichiarazione datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C.
attestanti circostanze e dati contabili non veridici;
- la Soc. AS Lucchese Libertas s.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi
dell’art. 2, comma 4 e 7, comma 2 del CGS previgente oggi trasfusi rispettivamente negli
artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio
Presidente e Legale rappresentate, al proprio Presidente del Collegio sindacale ed al
proprio Consigliere.
I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali hanno richiesto il loro
proscioglimento.
Alla riunione del 6.5.2008 il rappresentante della Procura ha richiesto l’irrogazione delle
seguenti sanzioni: mesi otto per Fouzi Hadj, mesi sei per Torre Giovanni, mesi quattro per
Papini Andrea e la penalizzazione di punti quattro da scontarsi nella prossima stagione
oltre all’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. AS Lucchese.
Il deferito Papini, comparso personalmente, ha affermato la piena legittimità del proprio
comportamento.
I difensori dei deferiti si sono riportati alle note difensive insistendo per il proscioglimento
ed affermando, in subordine, l’eccessività delle richieste di condanna avanzate dalla
Procura.
Dalla nota e dalla documentazione inviate dalla Co.Vi.So.C. risulta che la Soc. Lucchese
Libertas s.r.l. non ha adempiuto, entro il termine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle
ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, così
come prescritto dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B), paragrafo IV, lett. A) n. 2. La
società, in data 31 ottobre 2007, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione,
sottoscritta dal Presidente Fouzi Hadj e da sig. Torre Giovanni, qualificatosi Presidente del
Collegio Sindacale, con la quale attestava falsamente il pagamento delle ritenute Irpef, dei
contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e
giugno 2007, corredata dai modelli F24 inviati telepaticamente. La Co.Vi.So.C. in data 18
marzo 2008, rilevava che la suddetta dichiarazione risultava sottoscritta, oltre che dal
Presidente della Società, dal sig. Torre Giovanni, che rivestiva la qualità di Consigliere di
amministrazione e non di Presidente del Collegio Sindacale, come dallo stesso attestato.
Per questo motivo convocava la società per il giorno 27 marzo 2008, invitandola a
produrre una serie di documenti. Nonostante la Co.Vi.So.C. avesse accolto la richiesta
della società di posticipare l’incontro al 1° aprile 2008, i Dirigenti della società non si
presentavano presso la sede della Co.Vi.So.C. e depositavano una comunicazione,
sottoscritta dal Segretario della Lucchese, con allegata una seconda dichiarazione datata
31 ottobre 2007 sottoscritta dal Presidente e dal Presidente del Collegio Sindacale,
Andrea Papini attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals
relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007.
In sede di verifica ispettiva effettuata in data 22 aprile 2008, la Co.Vi.So.C. riscontrava che
entrambe le dichiarazioni sopra citate erano mendaci, in quanto la Lucchese non aveva
provveduto al versamento delle ritenute e dei contributi de quibus.
Il mancato pagamento delle ritenute e dei contributi relativi alle mensilità di maggio e
giugno 2007, è comprovato dalla documentazione trasmessa dalla Co.Vi.So.C.. In
particolare risulta che il Collegio Sindacale della Lucchese, con verbale del 20 dicembre
2007 ha accertato, alla data del 30 novembre 2007, il mancato versamento delle ritenute
Irpef e dei contributi Enpals in questione.
I fatti posti nelle note difensive a sostegno della richiesta di proscioglimento non sono stati
provati. Non è stato prodotto il presunto provvedimento di sequestro che avrebbe
“congelato” le operazioni bancarie, dal quale sarebbe stato possibile verificare l’esatta
natura del provvedimento stesso. Né tanto meno è stata prodotta la prova dell’avvenuto
pagamento delle ritenute e dei contributi che già era stato invano richiesta dalla
Co.Vi.So.C. con la nota 18.3.2008. Anziché gli originali dei modelli F24 ovvero le ricevute
telematiche di essi, è stato prodotto un estratto conto prelevato dal sistema informatico
home banking privo di qualsiasi garanzia di autenticità. Per di più tale documento risale al
2.11.2007 mentre dal mastrino contabile del conto corrente bancario de quo allegato n. 8
alla nota Co.Vi.So.C. del 24.4.2008, risulta che le operazioni di pagamento in tale data
sono state stornate. Pertanto risulta provato per tabulas che i deferiti erano pienamente
consapevoli dell’inadempimento fin dal 2.11.2007. Dal verbale del Collegio Sindacale
risulta anche che alla data del 30/9/07 la Lucchese era titolare di altro conto corrente
bancario presso la Banca Unicredit e che in data 3.12.2007 la società ha provveduto a
chiudere il conto corrente sulla Banca Intesa, rendendo così ancora più scarsamente
rilevante la dichiarazione 30.4.2008 allegato n.14 alle note difensive. Peraltro va rilevata la
singolarità e la incredibilità della circostanza dedotta dai deferiti secondo la quale pur
conoscendo l’avvenuto “congelamento” del conto corrente, il Presidente della Società
avrebbe operato ugualmente su di esso.
La dichiarazione 30.4.2008 dell’Istituto San Paolo, in disparte la notazione in ordine
all’assoluta incertezza sulla provenienza, non prova null’altro che l’omesso pagamento
contestato.
Si rileva infine l’incomprensibile silenzio tenuto dai deferiti fino al deferimento nonostante
le ripetute richieste di chiarimento avanzate dalla Co.Vi.So.C.
Non c’è dubbio che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi
alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini
dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie contestata nel
deferimento. Detta violazione è ascrivibile al Presidente e Legale rappresentante della
Lucchese sig. Fouzi Hadj, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con
la società.
Inoltre, la non veridicità delle due dichiarazioni 31.10.2007 depositate dalla Lucchese
presso la Co.Vi.So.C. realizza la violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previgente CGS,
oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, ascrivibile al Presidente della Lucchese sig.
Fouzi Hadj, al Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini ed al Consigliere sig.
Giovanni Torre, i quali hanno sottoscritto le dichiarazioni de quibus, attestando circostanze
non veridiche. Ciò integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al
controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche.
Infine il sig. Giovanni Torre, deve rispondere anche della violazione di cui all’art. 1, comma
1, del CGS, per essersi qualificato nella più volte citata dichiarazione depositata presso la
Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale, senza averne i poteri e la qualità,
rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza delega di
rappresentanza. Tale comportamento è senz’altro contrario ai doveri di lealtà e probità
imposti dall’ordinamento sportivo.
Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società Lucchese
Libertas Srl, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 7, comma 2 del CGS previgente oggi trasfusi
rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente) per le
condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, al Presidente del Collegio
sindacale ed al proprio Consigliere, anche in relazione alla violazione dell’art. 1 comma 1
CGS contestata al solo Torre.
Sanzioni congrue per tali violazioni disciplinari appaiono quelle di mesi otto di inibizione
per il Fouzi Hadj, mesi sei di inibizione per il Torre, mesi quattro per il Papini e punti tre di
penalizzazione oltre ad € 5.000,00 di ammenda per la AS Lucchese. I punti di
penalizzazione devono essere scontati nella prossima stagione sportiva vista la non
afflittività della sanzione se riferita alla stagione corrente.
P.Q.M.
infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:
inibizione di mesi otto per Fouzi Hadj, inibizione di mesi sei per Torre Giovanni, inibizione
di mesi quattro per Papini Andrea, punti tre di penalizzazione da scontarsi nella prossima
stagione sportiva 2008/2009 oltre ad € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la
Società AS Lucchese Libertas Srl.
Il Presidente della C.D.N.
dott. Sabino Luce
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete
Pubblicato in Roma il 6 maggio 2008
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 51/CDN
(2007/2008)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal dott. Sabino Luce, Presidente,
dall’avv. Riccardo Andriani, dall’avv. Arturo Perugini, Componenti, dal dott. Carlo
Purificato, Componente aggiunto e con l’assistenza alla Segreteria del sig. Claudio Cresta,
si è riunita il giorno 6 maggio 2008 e ha assunto la seguente decisione:
(285) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FOUZI HADJ
(Presidente e legale rappresentante AS Lucchese Libertas Srl), GIOVANNI TORRE
(Consigliere AS Lucchese Libertas Srl), ANDREA PAPINI (Presidente del Collegio
sindacale AS Lucchese Libertas Srl) E DELLA SOCIETA’ AS LUCCHESE LIBERTAS
Srl (nota n. 4403/1177pf07-08/SP/ad del 26.4.2008)
Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale Fouzi Hadj,
Torre Giovanni, Andrea Papini rispettivamente Presidente e legale rappresentante,
Consigliere e Presidente del Collegio sindacale della AS Lucchese Libertas Srl nonché la
medesima AS Lucchese Libertas Srl per rispondere:
- Il Presidente Fouzi Hadj: A) della violazione prevista e punita dall’art. 10 comma 3
seconda parte CGS vigente, (già art. 8 comma 3 seconda parte CGS previgente), in
relazione all’allegato B), paragrafo IV) lettera A punto 2 del C.U. del C.F. n. 6/A del 3
maggio 2007, per aver omesso il pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi Enpals
relativamente alle mensilità di maggio e giugno entro il termine del 31 ottobre 2007, in
violazione della normativa federale; B) della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del
previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS per aver sottoscritto due
dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti
circostanze e dati contabili non veridici;
- il Consigliere Sig. Giovanni Torre: A) della violazione di cui all’art. 7, comma 1, del
previdente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto una
delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C. attestanti
circostanze e dati contabili non veridici; B) della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del
C.G.S., per essersi qualificato in una delle due dichiarazioni datate 31 ottobre 2007 e
depositate presso la Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale senza averne i
poteri e la qualità, rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza,
peraltro, delega di rappresentanza;
- il Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini della violazione di cui all’art. 7, comma
1, del previgente CGS, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, per aver sottoscritto
una delle due dichiarazione datate 31 ottobre 2007 e depositate presso la Co.Vi.So.C.
attestanti circostanze e dati contabili non veridici;
- la Soc. AS Lucchese Libertas s.r.l. a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi
dell’art. 2, comma 4 e 7, comma 2 del CGS previgente oggi trasfusi rispettivamente negli
artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio
Presidente e Legale rappresentate, al proprio Presidente del Collegio sindacale ed al
proprio Consigliere.
I deferiti hanno fatto pervenire note difensive con le quali hanno richiesto il loro
proscioglimento.
Alla riunione del 6.5.2008 il rappresentante della Procura ha richiesto l’irrogazione delle
seguenti sanzioni: mesi otto per Fouzi Hadj, mesi sei per Torre Giovanni, mesi quattro per
Papini Andrea e la penalizzazione di punti quattro da scontarsi nella prossima stagione
oltre all’ammenda di € 10.000,00 per la Soc. AS Lucchese.
Il deferito Papini, comparso personalmente, ha affermato la piena legittimità del proprio
comportamento.
I difensori dei deferiti si sono riportati alle note difensive insistendo per il proscioglimento
ed affermando, in subordine, l’eccessività delle richieste di condanna avanzate dalla
Procura.
Dalla nota e dalla documentazione inviate dalla Co.Vi.So.C. risulta che la Soc. Lucchese
Libertas s.r.l. non ha adempiuto, entro il termine del 31 ottobre 2007, al pagamento delle
ritenute Irpef e dei contributi Enpals, relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007, così
come prescritto dal C.U. n. 6/A del 3 maggio 2007, all. B), paragrafo IV, lett. A) n. 2. La
società, in data 31 ottobre 2007, ha depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione,
sottoscritta dal Presidente Fouzi Hadj e da sig. Torre Giovanni, qualificatosi Presidente del
Collegio Sindacale, con la quale attestava falsamente il pagamento delle ritenute Irpef, dei
contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativamente agli emolumenti di maggio e
giugno 2007, corredata dai modelli F24 inviati telepaticamente. La Co.Vi.So.C. in data 18
marzo 2008, rilevava che la suddetta dichiarazione risultava sottoscritta, oltre che dal
Presidente della Società, dal sig. Torre Giovanni, che rivestiva la qualità di Consigliere di
amministrazione e non di Presidente del Collegio Sindacale, come dallo stesso attestato.
Per questo motivo convocava la società per il giorno 27 marzo 2008, invitandola a
produrre una serie di documenti. Nonostante la Co.Vi.So.C. avesse accolto la richiesta
della società di posticipare l’incontro al 1° aprile 2008, i Dirigenti della società non si
presentavano presso la sede della Co.Vi.So.C. e depositavano una comunicazione,
sottoscritta dal Segretario della Lucchese, con allegata una seconda dichiarazione datata
31 ottobre 2007 sottoscritta dal Presidente e dal Presidente del Collegio Sindacale,
Andrea Papini attestante l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals
relativi alle mensilità di maggio e giugno 2007.
In sede di verifica ispettiva effettuata in data 22 aprile 2008, la Co.Vi.So.C. riscontrava che
entrambe le dichiarazioni sopra citate erano mendaci, in quanto la Lucchese non aveva
provveduto al versamento delle ritenute e dei contributi de quibus.
Il mancato pagamento delle ritenute e dei contributi relativi alle mensilità di maggio e
giugno 2007, è comprovato dalla documentazione trasmessa dalla Co.Vi.So.C.. In
particolare risulta che il Collegio Sindacale della Lucchese, con verbale del 20 dicembre
2007 ha accertato, alla data del 30 novembre 2007, il mancato versamento delle ritenute
Irpef e dei contributi Enpals in questione.
I fatti posti nelle note difensive a sostegno della richiesta di proscioglimento non sono stati
provati. Non è stato prodotto il presunto provvedimento di sequestro che avrebbe
“congelato” le operazioni bancarie, dal quale sarebbe stato possibile verificare l’esatta
natura del provvedimento stesso. Né tanto meno è stata prodotta la prova dell’avvenuto
pagamento delle ritenute e dei contributi che già era stato invano richiesta dalla
Co.Vi.So.C. con la nota 18.3.2008. Anziché gli originali dei modelli F24 ovvero le ricevute
telematiche di essi, è stato prodotto un estratto conto prelevato dal sistema informatico
home banking privo di qualsiasi garanzia di autenticità. Per di più tale documento risale al
2.11.2007 mentre dal mastrino contabile del conto corrente bancario de quo allegato n. 8
alla nota Co.Vi.So.C. del 24.4.2008, risulta che le operazioni di pagamento in tale data
sono state stornate. Pertanto risulta provato per tabulas che i deferiti erano pienamente
consapevoli dell’inadempimento fin dal 2.11.2007. Dal verbale del Collegio Sindacale
risulta anche che alla data del 30/9/07 la Lucchese era titolare di altro conto corrente
bancario presso la Banca Unicredit e che in data 3.12.2007 la società ha provveduto a
chiudere il conto corrente sulla Banca Intesa, rendendo così ancora più scarsamente
rilevante la dichiarazione 30.4.2008 allegato n.14 alle note difensive. Peraltro va rilevata la
singolarità e la incredibilità della circostanza dedotta dai deferiti secondo la quale pur
conoscendo l’avvenuto “congelamento” del conto corrente, il Presidente della Società
avrebbe operato ugualmente su di esso.
La dichiarazione 30.4.2008 dell’Istituto San Paolo, in disparte la notazione in ordine
all’assoluta incertezza sulla provenienza, non prova null’altro che l’omesso pagamento
contestato.
Si rileva infine l’incomprensibile silenzio tenuto dai deferiti fino al deferimento nonostante
le ripetute richieste di chiarimento avanzate dalla Co.Vi.So.C.
Non c’è dubbio che l’omesso versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi
alle mensilità di maggio e giugno 2007, ossia di mensilità non considerate ai fini
dell’ammissione ai campionati professionistici, integra la fattispecie contestata nel
deferimento. Detta violazione è ascrivibile al Presidente e Legale rappresentante della
Lucchese sig. Fouzi Hadj, per il rapporto di immedesimazione organica del medesimo con
la società.
Inoltre, la non veridicità delle due dichiarazioni 31.10.2007 depositate dalla Lucchese
presso la Co.Vi.So.C. realizza la violazione di cui all’art. 7, comma 1, del previgente CGS,
oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1, del CGS, ascrivibile al Presidente della Lucchese sig.
Fouzi Hadj, al Presidente del Collegio sindacale Andrea Papini ed al Consigliere sig.
Giovanni Torre, i quali hanno sottoscritto le dichiarazioni de quibus, attestando circostanze
non veridiche. Ciò integra una falsa rappresentazione agli organi federali deputati al
controllo dei profili di correttezza gestionale ed economica delle società calcistiche.
Infine il sig. Giovanni Torre, deve rispondere anche della violazione di cui all’art. 1, comma
1, del CGS, per essersi qualificato nella più volte citata dichiarazione depositata presso la
Co.Vi.So.C. quale Presidente del Collegio Sindacale, senza averne i poteri e la qualità,
rivestendo il medesimo la qualità di Consigliere della Lucchese senza delega di
rappresentanza. Tale comportamento è senz’altro contrario ai doveri di lealtà e probità
imposti dall’ordinamento sportivo.
Da tali condotte consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della società Lucchese
Libertas Srl, ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 7, comma 2 del CGS previgente oggi trasfusi
rispettivamente negli artt. 4, commi 1 e 2, e art. 8, comma 3, del CGS vigente) per le
condotte ascritte al proprio Presidente e Legale rappresentante, al Presidente del Collegio
sindacale ed al proprio Consigliere, anche in relazione alla violazione dell’art. 1 comma 1
CGS contestata al solo Torre.
Sanzioni congrue per tali violazioni disciplinari appaiono quelle di mesi otto di inibizione
per il Fouzi Hadj, mesi sei di inibizione per il Torre, mesi quattro per il Papini e punti tre di
penalizzazione oltre ad € 5.000,00 di ammenda per la AS Lucchese. I punti di
penalizzazione devono essere scontati nella prossima stagione sportiva vista la non
afflittività della sanzione se riferita alla stagione corrente.
P.Q.M.
infligge ai deferiti le seguenti sanzioni:
inibizione di mesi otto per Fouzi Hadj, inibizione di mesi sei per Torre Giovanni, inibizione
di mesi quattro per Papini Andrea, punti tre di penalizzazione da scontarsi nella prossima
stagione sportiva 2008/2009 oltre ad € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la
Società AS Lucchese Libertas Srl.
Il Presidente della C.D.N.
dott. Sabino Luce
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE FEDERALE
Giancarlo Abete
Pubblicato in Roma il 6 maggio 2008
Re: Corso rapido su come mandare allo sfascio una società di calcio
beh..che sono tifoso del Toro lo sapete credo..
però provo una certa simpatia per la Lucchese , son venuto a vedermi una partita qualche mese fa al Porta Elisa e ci credevo che la squadra potesse continuare a lottare fino alla fine per i play-off per salire in B , invece nell'ultimo mese si è rotto qualcosa ( ho una certa esperienza in materia...con il mio Toro..
) e il sogno è crollato..
provaci ancora..Lucchese.. !!
però provo una certa simpatia per la Lucchese , son venuto a vedermi una partita qualche mese fa al Porta Elisa e ci credevo che la squadra potesse continuare a lottare fino alla fine per i play-off per salire in B , invece nell'ultimo mese si è rotto qualcosa ( ho una certa esperienza in materia...con il mio Toro..
provaci ancora..Lucchese.. !!
la mia regola... "IL FIGHT CLUB..NON ESISTE"
Re: Corso rapido su come mandare allo sfascio una società di calcio
presidente caata,lo dicevo da sempre
Re: Corso rapido su come mandare allo sfascio una società di calcio
SUPERFAVA ha scritto:presidente caata,lo dicevo da sempre
sui presidenti caate che ti devo dire io !!!
borsano...ci ha fatto sognare..ma ic ha mandato nella merd4 ndebitandoci...
goveani..un pupazzo messo li quando borsano stava crackando...
gerbi e de finis...senza senso...
calleri...sterminio del settore giovanile e di quello che per chi è tifoso del Toro è un simbolo..lo stadio Filadelfia..
un trio di genovesi ( e ho detto tutto...
) di cui mi ricordo solo vidulichcimminelli e romero ( un gobbo
e quello che ha stirato e ucciso il grande gigi meroni... )senza parole...
la mia regola... "IL FIGHT CLUB..NON ESISTE"





